Art. 2.
(Certificazione dello stato di handicap).

      1. Per i pazienti di cui all'articolo 1, quando l'assistenza terapeutica o diagnostica, in qualunque forma prestata, ha le caratteristiche di permanenza e di continuità, i presìdi della Rete nazionale di cui al medesimo articolo 1, su richiesta degli interessati, certificano lo stato di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.